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ULTIMAORA: in arrivo il rinvio della valutazione del rischio stress per tutte le tipologie di aziende?

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Come già segnalato in un altro post di questo blog, il Governo ha collocato all’interno del decreto legge 78/2010 (manovra economica) il seguente articolo che rinvia al 31.12.2010 della valutazione del rischio stress lavoro correlato per le Amministrazioni Pubbliche:

“Art. 8 – Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010.“

La grande novità è che qualche giorno fa, in data 24 giugno 2010, la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ha approvato i l’Emendamento n. 8.67 che potrebbe modificare questo articolo estendendo il rinvio a tutte le tipologie di aziende.

Tecnicamente, l’Emendamento n. 8.67 propone un modifica al comma 12, dove dopo le parole: «decreto legislativo n. 165 del 2001» sono aggiunte le seguenti: «e dei datori di lavoro del settore privato». La modifica dell’articolo 8 sarebbe quindi la seguente:

“Art. 8 – Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010.

Dal quel che si capisce (ma è abbastanza chiaro), verrà creato un catalogo imprese che rispettano o meno queste normative e, se il disegno di legge contenente l’emendamento sarà approvato in questa forma dall’Aula del Senato e della Camera dei Deputati sarà esteso a tutte le tipologie di aziende il differimento al 31 dicembre 2010 dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato.

Stiamo a vedere cosa succede …

Stress nella Pubblica Amministrazione? No grazie, fino al 1 gennaio 2011

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All’interno del Decreto Legge pubblicato il 31 maggio 2010, n. 78, titolato “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” e relativo alla finanziaria attualmente in approvazione al Parlamento ci sono due articoli interessanti.

L’articolo 8 – Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche – al comma 12 dice testualmente:

“Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n.  165 del 2001, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010.”

Mica male come mossa! Il Governo, sotto l’ombrello di presunte ‘misure organizzative’ e con la scusa di ‘razionalizzazione e risparmi di spesa’ rinvia con tre righe a dicembre la valutazione del rischio stress lavoro-correlato nelle amministrazioni pubbliche. Così, come in altre cose, la legge non è più uguale per tutti. Avanti prima le aziende private a camminare sul campo minato dello stress da lavoro …

E non è finita qui. Appena un articolo prima, al 7, si parla di ‘Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti.”. Bellissimo tema, c’è un sacco da tagliare. Solo che l’articolo è scritto così:

“1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività delle attività previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPSEMA e l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l’INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.”

Quindi, via l’ISPESL, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, un istituto che svolge ricerche e studi molto significativi nel suo settore e che spesso ho utilizzato come fonte in questo blog.

Naturalmente, l’ISPESL fa notare che Paese europeo le ragioni della crisi hanno portato allo scioglimento degli enti di ricerca che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro e della riduzione delle tutele sociali, ha sospeso le attività istituzionali ed è in stato di agitazione permanente. Ha anche aperto una pagina web per sottoscrivere un appello a sostegno dell’Istituto.

Ricordo che il Decreto Legge che comprende queste norme è in vigore dal 31 maggio, ma non è ancora definitivo perché dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione. Altrimenti decadrà, cioè perderà efficacia sin dall’inizio. Ma lo convertiranno … vedrete che lo convertiranno alla svelta …

Valutazione dei rischi stress:
modifiche del correttivo 106/2009

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In un articolo di PuntoSicuro l’avvocato Rolando Dubini interpreta le modifiche del Decreto_legislativo_106/2009, in relazione all’articolo 28 del Testo Unico e alla valutazione dei rischi, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e fa il punto sullo stato della normativa specifica dell’argomento stress, almeno fino a che non arrivano le ‘linee guida’ dalla Commissione …

Riporto per intero:

Ma veniamo all’articolo 28 secondo le modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009 (e indicate in grassetto):

Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 é effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

Riguardo ai rischi relativi allo stress Dubini sottolinea che “lo stress lavoro-correlato non è un rischio aggiunto”, è un rischio “che c’è all’origine dal ’94” e “già doveva essere valutato”. “Tanto è vero che se andate a vedere la definizione di obblighi del datori di lavoro verso i videoterminalisti, già nel 626 – l’articolo non è cambiato – bisogna valutare l’affaticamento mentale del videoterminalista. E cos’è  l’affaticamento mentale del videoterminalista? È lo stress lavoro-correlato”.

Ma cosa cambia con il decreto correttivo? Il comma 1-bis fa riferimento all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater) dove si indica che la “Commissione consultiva permanente elaborerà una linea guida su come fare la valutazione dello stress lavoro correlato”. Dunque “l’obbligo della valutazione decorre da quando verranno elaborate queste linee guida e comunque entro il primo agosto 2010”.

Siamo perciò di fronte ad un rinvio ma “questo rinvio dello stress lavoro-correlato potrebbe creare dei problemi” perché se qualcuno facesse un ricorso alla commissione europea, la Corte di Giustizia potrebbe condannare l’Italia proprio per la violazione dell’articolo 5 della direttiva comunitaria 89/391/CEE.

L’Italia può solo rinviare l’entrata in vigore di un metodo di misura, ma non prevedere che un rischio non venga valutato. Pensate l’importanza dello stress lavoro-correlato in certe attività: i controllori di volo, quelli che controllano il traffico ferroviario. Il rischio stress può incidere pesantemente, può togliere lucidità e attenzione e quindi influire sulla sicurezza non solo dei lavoratori ma anche per coloro che vengono coinvolti dalle azioni di chi è stressato nell’attività lavorativa”.

“Quello che consiglio alle aziende”, continua sempre Dubini, “è di adottare comunque dei regolamenti che prevengano lo stress, delle misure antistress, della formazione che spieghi ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori il modo corretto di interagire, di comunicare,… Quello che conta non è la valutazione, sono le misure. Tanti anni fa ho fatto a Torino un convegno con Guariniello e lui dichiarava che quello che gli interessava di più è che ci fossero le misure. Se poi la valutazione non è esatta dal punto di vista tecnico, ma l’azienda ha adottato ed è arrivata la misura – per caso, per fortuna, per eccesso di prudenza – va bene lo stesso”.

fonte: PuntoSicuro numero 2248 di martedì 29 settembre 2009