Normativa

Come dimostrano le ricerche e come testimoniano le imprese, la sindrome del Tecnostress è un rischio reale per tutti i lavoratori sottoposti all’uso continuativo ed eccessivo di tecnologie digitali e informative. Le conseguenze del Tecnostress incidono sulla qualità della vita con effetti fisici e psicologici, pregiudicano l’efficienza in ambito lavorativo dei soggetti utilizzatori ed hanno delle gravi conseguenze economiche e gestionali per le imprese.

È quindi opportuno comprendere questa sindrome all’interno della più vasta categoria delle sindromi da stress lavoro-correlato, regolamentate in Italia dal Decreto Legislativo per la Sicurezza sul Lavoro n.81 del 2008.

Decreto Legislativo 81/08

Nello specifico, all’articolo 28 relativo all’Oggetto della valutazione dei rischi, il comma 1 dice che “… La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a),anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 …”.

Il senso di questo comma è di porre il rischio-stress quale autonomo elemento di valutazione ai fini della sicurezza sul lavoro. Il documento di valutazione dei rischi che ogni azienda deve realizzare annualmente deve quindi considerare anche le fonti di rischio da stress lavoro-correlato rinvenibili nella organizzazione del lavoro al pari dei rischi per l’introduzione di modifiche ai cicli di lavoro, nuovi macchinari, collaborazioni con imprese esterne e così via.

Qualora di verifichi un infortunio o una malattia professionale riconducibile a stress, l’autorità procederà a verificare l’adeguatezza della valutazione del rischio stress compiuta dal datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi, e laddove si accerterà che tale valutazione non sia stata accurata e sufficiente il datore di lavoro potrà essere condannato per aver omesso di eseguire la valutazione dei rischi.

Nel decreto legislativo 81/08 si parla ancora di stress lavoro-correlato in materia di formazione del RSSP all’articolo 32, Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni, laddove si prevede che “… per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1 …”.

Ma cos’è il rischio da stress lavoro-correlato?

Il Decreto Legislativo 81/08 rimanda all’Accordo Europeo dell’8/10/2004 siglato tra le parti sociali più rappresentative a livello europeo e recepito in Italia dall’Accordo Interconfederale del 9/6/2008.

Si tratta di sette brevi articoli che partendo dalla premessa che “lo stress lavoro-correlato è stato individuato a livello internazionale, europeo e nazionale come oggetto di preoccupazione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori”, definiscono il significato di stress lavoro-correlato e forniscono alcune linee guida operative al fine di offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di riferimento per individuare, prevenire e gestire problemi di stress lavoro-correlato.

Decreto Correttivo 106/2009

Nel mese di agosto 2009 è uscito il Decreto correttivo 106 che modifica il Decreto Legislativo 8q/08. Riguardo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, viene modificato l’articolo 28 del D.Lgs. 106/2009 in questo modo (indicato in grassetto):

Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 é effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

Ad oggi, il quadro normativo attuale rende evidente che la valutazione ‘generale’ del rischio stress lavoro-correlato non sembra essere una priorità del legislatore, che rimanda spesso e volentieri l’applicazione della valutazione sull’argomento in questione.

Per saperne di più sulla normativa riguardo al Tecnostress leggi gli articoli con il tag ‘normativa‘.

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