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Internet fa male come la droga,
ma vi cureremo, dice il ministro della Salute

Visto che in questi giorni il Parlamento non ha niente da fare, che c’è di meglio di dedicare del tempo d’aula a sentire l’arguta interrogazione che il parlamentare Jannone (già noto per aver avuto l’account di facebook cancellato nell’ottobre scorso. guardatevi la questione su google …) pone al Ministro della Salute riguardo al problema della dipendenza dai social network, e delle sue nefaste conseguenze fisiche e morali sui nostri giovani.

E che bello leggere le parole del ministro della Salute Ferruccio Fazio, che sa che i giovani che stanno 10 ore al giorno al computer soffrono di ”sentimenti compulsivi, isolamento sociale, dipendenza psicopatologica, perdita di contatti reali, sentimenti di onnipotenza”. Giovani per i quali il Ministero prevede interventi specifici di supporto al problema per un vita libera da dieci ore di PC. Che bello, vale lo stesso per i lavoratori?

Dice Jannone:

[...] premesso che all’interno della nostra società stanno emergendo, sempre di più, comportamenti compulsivi nei confronti dei social network. Varie sono le testimonianze di persone, sia adulte che adolescenti, ed è proprio questo il dato più preoccupante, che preferiscono restare in casa, davanti al pc collegato a qualche social network piuttosto che uscire e intessere rapporti o relazioni con altre persone. I loro interessi, impegni, eventi tutto passa dal web, diventando in questo modo digitale. L’inizio di questa malattia consiste nell’eliminare ogni occasione di incontro, uscire solo per andare a scuola o al lavoro. [...]

Internet e Facebook sono un’ossessione per queste persone, che diventano frettolose persino nel mangiare, inventando scuse continue per tornare al pc. Se si allontanano da casa controllano continuamente l’ora. I genitori stessi non si rendono immediatamente conto di cosa sta accadendo ai loro figli. Per loro la cosa più difficile è stato ammettere i propri errori, l’incapacità di gestire i silenzi del figlio, i vuoti di comunicazione. Solo quando il figlio sviluppa un rapporto di assoluta dipendenza, resta connesso tutta la notte a «quel gioco che fa su fb» allora sorge il problema; di solito, i soggetti che manifestano questi comportamenti sono persone fragili, il cui umore dipende dal giudizio dei coetanei e dal mondo esterno in generale. La famiglia compare come presenza costante nella sua vita soltanto in questo momento: è la mamma a seguirlo di più, si preoccupa ed espone il problema del figlio. Lontano da internet, si precipita in uno stato depressivo. Di solito queste persone non hanno nessun altro tipo di dipendenza, né dall’alcol né da sostanze stupefacenti; hanno però sostituito ogni contatto sociale con amici virtuali. Sono «intimi» ma estranei. Non si sono mai visti, non si conoscono, letteralmente fuggono da sé stessi. I primi tempi, quando provano a passare meno tempo davanti al pc, sentono il bisogno di essere collegati, quando non sono on-line stanno male.

Quindi, dopo un po’ di discorso e di presunte evidenze, Jannone chiede cosa intenda fare il ministro per intervenire di fronte a questa droga del web e quali sono le azioni e le soluzioni che il Ministero intende mettere in atto. Eccetera.

Ed ecco la risposta del ministro Fazio (i grassetti sono i miei):

La dipendenza da internet, o internet addiction, che comprende un’ampia varietà di comportamenti, è considerata un disturbo da controllo degli impulsi, comparabile al gioco d’azzardo patologico, alla cui insorgenza contribuiscono vari elementi, quali psicopatologie di base preesistenti, condotte a rischio, eventi di vita sfavorevoli e problematiche esistenziali, difficoltà comunicative-relazionali, rischi correlati all’approccio ad internet.

Le ricerche effettuate hanno evidenziato che tutti i neofiti di internet per inserirsi in questa nuova realtà virtuale, seguono fasi comuni di sviluppo telematico, ognuna delle quali comporta rischi specifici, quali sentimenti compulsivi, isolamento sociale, dipendenza psicopatologica, perdita dei contatti reali, sentimenti di onnipotenza. Inoltre, il rapido sviluppo di questo processo sta causando fenomeni psicopatologici, che si esprimono con una sintomatologia simile a quella che si osserva in soggetti dipendenti da sostanze psicoattive.

Gli interventi più efficaci per la prevenzione e la cura della internet-dipendenza e delle sindromi compulsive, sono sostanzialmente gli stessi adottati per gli altri tipi di dipendenza. Si fa presente, altresì, che la competenza del coordinamento nazionale per le dipendenze è a capo del dipartimento delle politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha emanato, per il triennio 2010-2013, un piano d’azione nazionale antidroga, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 ottobre 2010, finalizzato ad individuare, per aree di intervento, le future linee di indirizzo generali per l’attuazione di iniziative coordinate nel territorio nazionale in materia di contrasto del consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope, e a cui il Ministero della salute collabora per le sue specifiche competenze.

Per favorire il sostegno ed il recupero delle persone dedite alla dipendenza da web fino ad essere colpite da sindrome compulsiva, è possibile attualmente ricorrere, in tutto il territorio nazionale, a strutture socio-riabilitative che assicurano la disponibilità dei trattamenti relativi alla cura dei disturbi mentali ed incentivano programmi riabilitativi che costituiscono un piano d’azione efficace e completo contro le dipendenze. Peraltro, questo Ministero ritiene necessario affrontare lo specifico problema segnalato nell’interrogazione parlamentare in esame, ai diversi livelli istituzionali, sia definendo politiche e strategie adeguate sia attivando e monitorando azioni concrete e mirate, per ridurre il rischio di dipendenza da web soprattutto nella popolazione giovanile. In merito alla richiesta di iniziative da parte del Ministero della salute si segnala che, nell’ambito del sanitario nazionale 2011-2013, in corso di adozione, è previsto uno specifico piano di azioni, mirato alla individuazione degli interventi prioritari da porre in essere in varie aree di bisogno, tra cui i disturbi psichici correlati con le dipendenze patologiche ed i comportamenti da abuso.

Inoltre, questo Ministero garantisce una partecipazione costante ed articolata alle azioni promosse dai principali organismi internazionali (OMS, UE, OCSE) negli ambiti di tutela della salute mentale. In particolare, si segnala che il Ministero della salute sta lavorando, insieme al Ministero dell’Economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed al dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla realizzazione del decreto di cui all’articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)». Detta norma prevede infatti l’adozione di un decreto interdirigenziale, d’intesa con la Conferenza unificata, recante le linee d’azione per la prevenzione, il contrasto ed il recupero di fenomeni di ludopatia conseguenti al gioco compulsivo.

Sconvolgenti queste parole del ministro, che identifica perfettamente l’utilizzo intenso del web ad una droga che procura dipendenza e genera gravi fenomeni psicopatologici. Ma se questa è l’idea (balzana) del governo, tanto vale allargare il ragionamento fino ai confini del tecnostress professionale.

Se è vero (non è vero! ma per il ministro è vero) che il giovane dedito all’utilizzo intenso di internet e in particolare dei social network è un drogato che rischia di sviluppare sentimenti compulsivi, isolamento sociale, dipendenza psicopatologica, perdita dei contatti reali e sentimenti di onnipotenza, e per la tutela del quale bisogna intervenire con le strutture e gli strumenti utilizzati contro le dipendenze e specifico piano di azioni, allora che tipo di strutture e strumenti di supporto bisogna offrire a tutti coloro che vivono il tecnostress negli ambienti di lavoro?

Si tratta di persone, come abbiamo visto nella nostra prima ricerca, che utilizzano i computer e le tecnologie digitali come strumenti di lavoro per tutto, o quasi tutto, il loro tempo lavorativo. Persone che per più di 10 ore al giorno vivono quasi sempre in situazione di multitasking, con la necessita di prendere rapide decisioni e con gravi ripercussioni sulla concentrazione e sulla capacitò di scelta. Persone consapevoli dell’alterazione alla qualità della vita causato dall’uso continuativo e contemporaneo di tecnologie, ma ‘costrette’ dal lavoro svolto alla pressione telematica continua. Persone addirittura conscie che questo loro modo di vivere può creare un notevole stato di stress e anche discreti e gravi problemi fisici di diversa tipologia.

E a tutte queste persone, Ministro, cosa diciamo? Che sono drogati da lavoro? Che non riescono a staccarsi dai terminali per dipendenza? Che amano ricevere informazioni differenti da cinque canali completamente? Che non hanno diritto a uno specifico piano di azioni perché devono lavorare?

Valutazione Stress entro il 31 dicembre 2010. Ma non c’era scritto nella circolare della commissione …

Si aprono le prime questioni sulle indicazioni della Commissione relative alla valutazione dello stress. In un articolo di un paio di giorni fa di PuntoSicuro, L’avvocato Rolando Dubini ha espresso le sue forti perplessità giurisprudenziali su questo argomento.

Vi invito a leggerlo per intero; io riprendo qui i punti i principali del discorso dell’avvocato Dubini – sono i principali ‘errori’ presenti nella circolare della Commissione e presentando la sua interpretazione che, in poche parole, è: Valutazione Stress obbligatoria entro il 31 dicembre 2010.

Primo problema: il livello delle leggi.

Per Dubini le indicazioni della commissione contrastano con l’ Accordo Europeo del 2004 sullo stress (recepito dall’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008) perché limita la valutazione preliminare dei fattori causa di stress lavoro-correlato all’analisi dei soli indicatori oggettivi (“la valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili”*) e non anche dei fattori soggettivi.

“Ma se il primo riferimento per il valutatore è l’accordo europeo del 2004 e le indicazioni della Commissione consultiva sono indicazioni di secondo livello si contraddice l’accordo europeo del 2004 cercando di limitarne la portata applicativa.”.

Secondo problema:  il ‘decorre dal 31 dicembre 2010′

Dubini ricorda che il comma 1-bis dell’art. 28 introdotto dal D.Lgs. n. 106/2009 recita testualmente: ”la valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 31 dicembre 2010”. E qui l’avvocato ci spiega con la giurisprudenza che

“decorrenza” significa, molto semplicemente, entrata in vigore. Ovvero dalla data della decorrenza non si applica più il precedente regime normativo, ma si applica integralmente il nuovo. Decorre significa che dalla data limite del 31 dicembre 2010, se del caso, si passa da una situazione nella quale si poteva, forse, evitare di elaborare la valutazione completa del rischio lavoro correlato, ad una situazione nella quale non si può più evitare di avere elaborato un documento generale di valutazione dei rischi che includa anche un capitolo dedicato allo stress lavoro correlato e completo in tutti gli aspetti previsti in primo luogo dall’accodo europeo del 2004, che è la fonte primaria di individuazione dei criteri di valutazione, e poi anche, per gli aspetti coerenti con l’accordo del 2004, dagli indirizzi della Commissione consultiva, che sono la fonte secondaria e subordinata per la valutazione dello stress lavoro correlato.”.

Intorno a questi due punti principali Dubini arricchisce il suo discorso riguardo ai compiti e ai poteri, limitati, della Commissione consultiva che

“non ha ne il potere ne il compito di decidere sulla decorrenza del termine ultimo entro il quale deve essere completata la valutazione dello stress lavoro correlato” e “non si è limitata ad elaborare le modalità di valutazione del rischio stress, in modo peraltro parziale, incompleto e non del tutto conforme all’inderogabile accordo europeo del 2004″.

L’attacco è diretto. Per Dubini:

“va ribadito in modo netto, tutto illegittimo, che una commissione consultiva di funzionari amministrativi dello stato e delle regioni e di individui nominati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nominata con decreto dall’esecutivo, il Ministero del lavoro, dia ordini su come applicare e interpretare la legge penale, il D.Lgs. n. 81/2008 (senza avere peraltro neppure capito, o facendo finta di non capire, il significato giuridico del termine decorrere) agli organi di vigilanza, che sono peraltro ufficiali di polizia giudiziaria.”

E poi ancora:

“La parte del provvedimento della Commissione consultiva sulla decorrenza ci porta ad evidenziare due circostanze assai chiare:

1. la commissione non può dare indicazioni e interpretazioni di alcuna sorta sulla entrata in vigore, o decorrenza che dir si voglia, dell’obbligo di effettuare una completa valutazione del rischio da stress lavoro correlato, perché l’articolo 6 e l’articolo 28 comma 1 bis del d.gs. n. 81/2010 non prevedono, e neppure potrebbero prevedere, tale potere, che è riservato al decreto medesimo, che difatti impone il 31 dicembre 2010;

2. e che tali indicazioni appaiono per di più non solo oscure, ma decisamente prive di un senso compiuto. Risulta del tutto paradossale, ma anche involontariamente umoristica, l’acrobazia lessicale, incompatibile col dizionario della lingua italiana e col buonsenso, per la quale “la decorrenza dell’obbligo”, che come analizzato in precedenza significa entrata in vigore, si trasforma inopinatamente in “avvio”, termine peraltro che in questo contesto appare oscuro e incomprensibile.”

In sostanza, per Dubini:

“Il giochetto della commissione è quello di spacciare questo “avvio” (che non significa niente nel mondo del diritto) come equivalente alla formula usata dell’articolo 28 d.lgs. n. 81/2008, alterandone in modo irriconoscibile il senso giuridico. (…) In sostanza si sta cercando di spacciare per corretta applicazione della norma una proroga per via interpretativa decisa in modo del tutto illegittimo dalla Commissione consultiva.

Quindi, per Dubini, l’unica conclusione logica è che la completa valutazione dello stress lavoro correlato va conclusa entro il 31 dicembre 2010.

“Tutta questa confusione induce l’interprete attento, cauto e rigoroso ad una sola conclusione: la valutazione dello stress lavoro correlato deve essere completata al più tardi entro il 31 dicembre 2010, così come esplicitamente e tassativamente imposto (a pena di sanzione penale derivante dalla violazione dell’articolo 28 comma 2 D.Lgs. n.81/2008) dall’articolo 28 comma 1 bis del D.Lgs. n. 8/2008, con l’adozione contestuale nonché l’attuazione anche delle necessarie modifiche dei codici etici e dei regolamenti aziendali, al fine di indurre in dirigenti, quadri e lavoratori comportamenti capaci di prevenire lo stress organizzativo e lavoro correlato.

Ogni altra scelta, in particolare conforme alle indefinite e illegittime indicazioni della Commissione consultiva (…) delle quali in sostanza non si capisce assolutamente entro quale data finisce il fantomatico avvio della valutazione e come si debba adempiere alla legge uguale per tutti, uguale anche per tutti i rischi, ovvero l’art. 28 dlgs. n. 81/2008) espone in modo inaccettabile ad un effettivo rischio sanzionatorio il datore di lavoro.”.

Per leggere l’articolo per intero cliccare qui.

nov 18, 2010

La Commissione Consultiva ha emanato le nuove indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato

Le aspettiamo da oltre un anno, le aspettavamo entro il 31 dicembre, ma sono arrivate addirittura un mese prima. Ecco il testo completo delle indicazioni sviluppate dalla Commissione Consultiva su come bisogna operare una corretta valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

Ecccovi il documento per intero:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza – Roma, 18/11/2010
Prot. 15 /SEGR / 0023692

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la pubblica amministrazione e innovazione
Al Ministero dello sviluppo economico
Al Ministero dell’interno
Al Ministero della difesa
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Al Ministero della politiche agricole, alimentari e forestali
All’Ufficio della Consigliera Nazionale di parità
Alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro
All’ispettorato regionale del lavoro di Palermo
All’ispettorato regionale del lavoro di Catania
Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
Agli assessorati regionali alla salute
Alla provincia autonoma di Trento
Alla provincia autonoma di Bolzano
Alla CGIL
Alla CISL
Alla UIL
Alla UGL
Alla CISAL
Alla CONFSAL
Alla CIU
Alla CIDA
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFAGRICOLTURA
Alla CONFARTIGIANATO
Alta CNA
Alla CONFESERCENTI
Alla CONFAPI
Alla CONFCOOPERATIVE
All’ABI
LORO SEDI

Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma l-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.


In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e all’articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del medesimo provvedimento ha approvato, alla riunione del 17 novembre, le seguenti indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato.

Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1 bis, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni)

Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del documento

L’articolo 28, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito d.lgs. n. 81/2008, prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l’altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. In ragione delle difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità di attuazione di tale previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive al citato d.lgs. n. 81/2008, è stato introdotto all’articolo 28 il comma 1-bis, con il quale si è attribuito alla Commissione consultiva il compito di formulare indicazioni metodologiche in ordine al corretto adempimento dell’obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza.

Al fine di rispettare, entro il termine del 31 dicembre 2010, la previsione di cui all’articolo 28, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha costituito un proprio comitato a composizione tripartita il quale, a seguito di ampio confronto tra i propri componenti, ha elaborato il presente documento, licenziato dalla Commissione consultiva nella propria riunione del 17 novembre 2010.

Le indicazioni metodologiche sono state elaborate nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge tenendo conto della ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all’interno alla Commissione consultiva e sono state redatte secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.

Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

Definizioni e indicazioni generali

Lo stress lavoro-correlato viene descritto all’articolo 3 dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 – così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – quale “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro” (art. 3, comma 1). Nell’ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.

La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

È, quindi, necessario preliminarmente indicare il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato, in modo che da tale identificazione discenda la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio.

A tale scopo, va chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc).

Metodologia

La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l’altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:

I. Eventi sentinella quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni e segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).

II. Fattori di contenuto del lavoro quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.

III. Fattori di contesto del lavoro quali ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di cui ai punti I, II e III che precedono.

In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra (punti II e III dell’elenco) occorre sentire i lavoratori e/o i RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.

Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.

Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).

La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all’elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche.

Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori. 

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

Disposizioni transitorie e finali

La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.

Allo scopo di verificare l’efficacia della metodologia qui indicata, anche per valutare l’opportunità di integrazioni alla medesima, la Commissione Consultiva provvederà ad elaborare una relazione entro 24 mesi dalla pubblicazione delle presenti indicazioni metodologiche, a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. Le modalità di effettuazione di tale monitoraggio saranno definite dalla Commissione consultiva.

I datori di lavoro che, alla data di approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 – così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – non debbono ripetere l’indagine ma sono unicamente tenuti all’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, secondo quanto indicato nel presente documento.

Tanto si segnala, anche tenendo conto della rilevanza del documento ai fini degli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi da lavoro, con invito a garantire la massima divulgazione delle indicazioni di cui all’oggetto.

Il Direttore Generale
 della tutela delle condizioni di lavoro
 (Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)

  • Per scaricare il documento in originale (pdf 868 KB) clicca qui.
Pagine:1234»

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