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E’ UFFICIALE: VALUTAZIONE RISCHIO STRESS RINVIATA AL 31 DICEMBRE 2010.

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La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è stata rinviata al 31 dicembre 2010, ma solo per le imprese private. La Pubblica Amministrazione e tutto l’apparato statale rinviano la valutazione di tre anni.

Come previsto, dopo l’approvazione del Senato, la manovra è stata approvata anche alla Camera con 329 voti a favore e 275 contrari. Il governo ha posto la fiducia sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, del disegno di legge di conversione della manovra nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

Quello approvato dal Senato – il 15 luglio scorso con 170 voti favorevoli e 136 contrari sempre con fodo di fiducia – era il maxiemendamento, interamente sostitutivo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

Ecco il nuovo punto normativo, per quanto attiene alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato:

- Conferma del rinvio al 31 dicembre 2010 dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato. Il comma 12 dell’art. 8 del decreto legge 78/2010 è stato modificato in questo modo:

“D.Lgs. 78/2010, Art. 8 – Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato , è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 mesi”.

- Differimento di 12 mesi del termine di applicazione di cui all’art. 3, comma 2, primo periodo del D.lgs. 81/08 , che consiste nel differire al 15 maggio 2011 le disposizioni del D.lgs. 81/08 nei riguardi di Forze armate, Università, scuole, eccetera. Ora quindi i “ventiquattro mesi” sono diventati 36. Ecco come è stato modificato l’art. 3:

“D.Lgs. 81/2008, Art. 3, comma 2
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonchè dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.”

Per le prime interessanti riflessioni su questo rinvio annunciato e realizzato e sul suo significato rimando all’articolo di Alessandro Claudio Orefice pubblicato su PuntoSicuro.

Per scaricare il Maxiemendamento cliccare qui (pdf 2.72 MB)

ULTIMAORA: in arrivo il rinvio della valutazione del rischio stress per tutte le tipologie di aziende?

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Come già segnalato in un altro post di questo blog, il Governo ha collocato all’interno del decreto legge 78/2010 (manovra economica) il seguente articolo che rinvia al 31.12.2010 della valutazione del rischio stress lavoro correlato per le Amministrazioni Pubbliche:

“Art. 8 – Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010.“

La grande novità è che qualche giorno fa, in data 24 giugno 2010, la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ha approvato i l’Emendamento n. 8.67 che potrebbe modificare questo articolo estendendo il rinvio a tutte le tipologie di aziende.

Tecnicamente, l’Emendamento n. 8.67 propone un modifica al comma 12, dove dopo le parole: «decreto legislativo n. 165 del 2001» sono aggiunte le seguenti: «e dei datori di lavoro del settore privato». La modifica dell’articolo 8 sarebbe quindi la seguente:

“Art. 8 – Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010.

Dal quel che si capisce (ma è abbastanza chiaro), verrà creato un catalogo imprese che rispettano o meno queste normative e, se il disegno di legge contenente l’emendamento sarà approvato in questa forma dall’Aula del Senato e della Camera dei Deputati sarà esteso a tutte le tipologie di aziende il differimento al 31 dicembre 2010 dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato.

Stiamo a vedere cosa succede …

“Usare troppa tecnologia costa caro al cervello” dice il NY Times

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Sul New York Times, sezione Technology, è stato pubblicato un lungo articolo dedicato ad approfondire gli effetti neurologici e psicologici dell’utilizzo continuativo di tecnologie digitali.

L’articolo – partendo dall’osservazione di una situazione quotidiana oramai tipica in molte famiglie USA – presenta i pareri di una serie di scienziati ed esperti sull’eccessivo utilizzo di tecnologie informatiche e sul “costo” mentale e sociale che la tecnologia impone: esperienze sempre più frammentarie, stimoli eccessivi per il nostro cervello, spersonalizzazione e stress.

In particolare, l’utilizzo contemporaneo di più tecnologie sta cambiando la capacità di memorizzare e sta ridisegnando il cervello dei ‘multitasker’, anche se non si sa bene in che modo.

E’ invece certo che non esiste il mito del “multitasker” iperproduttivo. Una porzione del cervello agisce come torre di controllo e ci aiuta a concentrarci e a stabilire delle priorità, mentre parti più primitive, le stesse che elaborano visioni e suoni, le chiedono di distogliere l’attenzione ogni volta che vengono stimolate, bombardandola incessantemente. Di conseguenza il multitasker ha difficoltà a concentrarsi, non riesce a distinguere le informazioni irrilevanti da quelle rivelanti ed è anche più stressato.

Per il ‘multitasker’ l’incapacità di concentrarsi persiste anche a computer spento. Solo i cosiddetti supertasker riescono a giostrare indenni molteplici flussi d’informazione, ma rappresentano però meno del 3 per cento della popolazione.
Il suggerimento fiale dell’articolo è che non resta che cercare di limitare drasticamente il tempo che trascorriamo online, perché “è solo staccando la spina e prestandoci attenzione l’un l’altro che diventiamo più umani”.

Inoltre, l’archiviazione sul web modifica strutturalmente anche il senso della ‘memoria’, cambiando la nostra capacità di archiviare nuove memorie e di ricordare le cose che dovremmo davvero ricordare.

Per leggere l’articolo da sito del New York Times cliccare qui