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E’ UFFICIALE: VALUTAZIONE RISCHIO STRESS RINVIATA AL 31 DICEMBRE 2010.

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La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è stata rinviata al 31 dicembre 2010, ma solo per le imprese private. La Pubblica Amministrazione e tutto l’apparato statale rinviano la valutazione di tre anni.

Come previsto, dopo l’approvazione del Senato, la manovra è stata approvata anche alla Camera con 329 voti a favore e 275 contrari. Il governo ha posto la fiducia sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, del disegno di legge di conversione della manovra nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

Quello approvato dal Senato – il 15 luglio scorso con 170 voti favorevoli e 136 contrari sempre con fodo di fiducia – era il maxiemendamento, interamente sostitutivo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

Ecco il nuovo punto normativo, per quanto attiene alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato:

- Conferma del rinvio al 31 dicembre 2010 dell’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato. Il comma 12 dell’art. 8 del decreto legge 78/2010 è stato modificato in questo modo:

“D.Lgs. 78/2010, Art. 8 – Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
12. Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’at. 1, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato , è differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di 12 mesi”.

- Differimento di 12 mesi del termine di applicazione di cui all’art. 3, comma 2, primo periodo del D.lgs. 81/08 , che consiste nel differire al 15 maggio 2011 le disposizioni del D.lgs. 81/08 nei riguardi di Forze armate, Università, scuole, eccetera. Ora quindi i “ventiquattro mesi” sono diventati 36. Ecco come è stato modificato l’art. 3:

“D.Lgs. 81/2008, Art. 3, comma 2
Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonchè dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.”

Per le prime interessanti riflessioni su questo rinvio annunciato e realizzato e sul suo significato rimando all’articolo di Alessandro Claudio Orefice pubblicato su PuntoSicuro.

Per scaricare il Maxiemendamento cliccare qui (pdf 2.72 MB)

Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo

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Pochi giorni fa la Regione Lombardia ha pubblicato gli “Indirizzi generali per la valutazione e gestione del rischio stress lavorativo alla luce dell’accordo europeo 8.10.2004 (Art. 28 comma 1 D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni)”, con Decreto 13559 del 10 dicembre 2009 della Direzione Generale Sanità.

Si tratta di documento di grande interesse, che invito gli interessati a leggere, che illustra i significati, i contenuti e criteri generali e operativi necessari per realizzare l’integrazione del documento di valutazione dei rischi per la parte relativa allo stress lavoro-correlato.

- nel primo capitolo è presente una analisi dell’Accordo Europeo, così come recepito dall‘Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008, che viene rappresentato come una vera e propria “linea guida” in riferimento al processo di valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato.

- Nel secondo capitolo si indicano schematicamente i fattori stressogeni correlati al contesto ed al contenuto lavorativo e si presentano due modelli che aiutano ad identificare  i principali fattori di rischio stress lavoro-correlati:

  • Il primo modello presentato è quello elaborato nel 2000 dall’Agenzia Europea per la salute e sicurezza sul lavoro
  • Il secondo modello è quello elaborato dalla Società di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII)

- Nel terzo capitolo si fa chiarezza su criteri, metodi e strumenti sullo stress lavorativo e il processo di valutazione e gestione del rischio specifico. Particolare attenzione viene riservata al fatto che la natura del rischio stress richiede “l’applicazione di metodi condivisi di approccio al problema con la stima/valutazione del rischio specifico attraverso strumenti differenti articolati fra loro, e la gestione degli interventi di prevenzione e correzione con il concorso di tutti gli attori del sistema di prevenzione e protezione interna (Datore di Lavoro, Dirigenti/Preposti, RSPP, Medico Competente, RLS, Lavoratori)”.

Il problema attuale che viene infatti ravvisato dai ricercatori – e che già ho più volte evidenziato in diversi articoli presenti nel sito Tecnostress.it – è che “si sta creando un circolo vizioso ‘domanda/offerta’: dalle imprese emerge (specie da parte degli RSPP) una pressante richiesta di “strumenti” semplici, economici, validi. Il mercato risponde offrendo prodotti apparentemente efficaci, per lo più in forma di software / check-list, certamente economici, ma che se utilizzati in via esclusiva, possono risultare inadeguati, se non addirittura controproducenti o dannosi”.

Secondo i ricercatori per risolvere questo problema “bisogna fare chiarezza su come un processo di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato debba percorrere alcuni stadi irrinunciabili:

  • “la definizione di criteri generali di qualità
  • l’individuazione di metodi appropriati”

Nel quarto capitolo si indica un’ipotesi di percorso applicativo di valutazione, gestione e prevenzione del rischio stress-lavoro-correlato, attivabile nei luoghi di lavoro.

- Nel quinto capitolo si affronta il ruolo dei Servizi Territoriali e della Regione Lombardia e con alcuni allegati estremamente interessanti:

  • allegato 1 – Alcuni indicatori aziendali “sintomatici” di condizioni di atress lavororo-correlati
  • allegato 2 – Soggetti interni/consulenziali e loro responsabilità
  • allegato 3 – Alcuni criteri e cautele consigliati nella somministrazione di interviste/questionari

Per scaricare il Decreto cliccare qui.

Valutazione Stress con il Job Content Questionnaire

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Nell’attesa che la commissione porti lumi nelle metodologie di valutazione dello stress lavoro-correlato, dedico qualche minuto all’approfondimento dei questionari maggiormente utilizzati per la valutazione dello stress.

Fra le proprie pubblicazioni l’ISPEL ha questo interessante studio relativo alla valutazione dei fattori psicosociali con la versione italiana del job content questionnaire (JCQ) di R.A.Karasek. (a firma Baldasseroni A., Camerino D., Cenni P., Cesana G.C., Fattorini E., Ferrario M.,  Mariani M., Tartaglia R.).

Interessanti le conclusioni, in particolare il capitolo 4 – Prospettive di ricerca sullo stress – dove viene evidenziata la presenza di tutte le cause scatenanti il tecnostress all’interno delle imprese moderne e l’assenza di modelli teorici di riferimento e di strumenti validi per la valutazione del carico di lavoro e dello “stress” in ogni situazione lavorativa.

Riporto testualmente, ed evidenzio:

“Ad ogni fase storica di evoluzione delle organizzazioni  si è accompagnato l’uso di nuove macchine e/o tecnologie e ogni volta queste hanno comportato processi di adattamento dell’uomo (organizzazione scientifica del lavoro, meccanizzazione, automazione, informatizzazione ecc.). A tali processi la psicopatologia del lavoro ha attribuito un’ importanza connessa al “potenziale minaccia” che tali nuove tecnologie avevano nei confronti dell’identità sociale, del ruolo e della “soggettività” dei lavoratori.

I nuovi modelli integrati del lavoro umano e in particolare dell’organizzazione del lavoro sempre più improntata sulla ricerca della qualità, hanno prodotto profonde modificazioni nelle attività lavorative. Più generale e dal punto di vista della fisiologia del lavoro si sta passando progressivamente nel tempo da attività a carattere prevalentemente motorio ad attività a carattere prevalentemente cognitivo.

Per questo motivo l’interesse delle “discipline del lavoro” si sta focalizzando progressivamente sulle caratteristiche umane (percettive, cognitive, relazionali) implicate dall’introduzione di sistemi flessibili automatizzati e autocontrollati.

In questo contesto possiamo ipotizzare che la differenziazione del carico di lavoro conseguente all’introduzione delle nuove tecnologie, possa contemporaneamente provocare una maggior soddisfazione lavorativa come risultato di una risposta creativa che genera un maggior livello di controllo tra la persona e la realtà lavorativa, ma anche una sindrome da deprivazione o monotonia industriale dovuta all’automatizzazione di comportamenti di routine come conseguenza di risposte solite a richieste solite.

Gli studi psicologici sul carico di lavoro si sono concentrati essenzialmente sulla performance, cioè sulla prestazione che l’individuo può fornire in base alle sue capacità e al contesto lavorativo. E’ chiaro che un carico di lavoro “eccessivo“, ma anche una sottostimolazione possono rappresentare un fattore di rischio e quindi essere causa di situazioni stressanti per il lavoratore.

Gli studi effettuati nell’ambito della medicina del lavoro hanno invece riguardato la condizione di stress in quanto effetto e risultato: si sono concentrati quindi sulla fase conseguente la performance, intendendola come valutabile nei termini di patologia nel caso di un carico di lavoro discrepante con le capacità del soggetto.

Appare quindi, in questo contesto, di fondamentale importanza avere dei modelli teorici di riferimento e degli strumenti validi per la valutazione del carico di lavoro e dello “stress” in ogni situazione lavorativa.”

Potete leggere l’articolo per intero a questo indirizzo.