Ancora una sentenza – la terza in Italia, ma per la prima volta in primo grado – che riconosce la causa oncogena nei campi elettromagnetici generati dal cellulare e condanna l’INAIL al riconoscimento della malattia professionale per l’uso di telefoni cellulari.
Dopo la storica sentenza della Corte d’Appello di Brescia del dicembre 2009 (decisione confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione del 2012) che aveva condannato l’INAIL a versare una pensione di invalidità a un manager per un tumore al nervo trigemino associando la patologia all’utilizzo intensivo di cordless e cellulare, nei mesi scorsi si sono aggiunte la Sentenza del Tribunale del lavoro di Firenze (aprile 2017) che ha condannato l’INAIL a versare un indennizzo sotto forma di rendita vitalizia al dipendente, a cui ha riconosciuto un 16% di invalidità derivante dal tumore causato dall’uso massiccio e prolungato del cellulare; e la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea (aprile 2017) che ha riconosciuto in primo grado un nesso causale fra l’utilizzo errato del telefono e una malattia invalidante (danno biologico permanente del 23%) e ha previsto per il lavoratore una rendita vitalizia da malattia professionale di circa 500 euro al mese.
Sul tema è intervenuta anche l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ricordando il “gran numero di studi condotti negli ultimi vent’anni per capire se l’uso del telefonino rappresenta un rischio potenziale per la salute umana. Ma al momento non sono stati provati effetti avversi” provocati dall’impiego del cellulare.
Parlando specificamente degli aspetti legati all’impiego professionale di telefoni cellulari (o cordless) per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, è opportuno ricordare che la valutazione del rischio da esposizione ai campi elettromagnetici viene svolta basandosi esclusivamente sulle indicazioni di white-list che però considerano conformi ‘a priori’ le sorgenti oggetto della sentenza (perché si tratta di ‘Uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli standard armonizzati per la protezione dai CEM’):
“…nei luoghi di lavoro in cui siano presenti solo attrezzature conformi a priori, la valutazione del rischio si conclude sostanzialmente con il censimento iniziale […] Per facilitare il compito del valutatore, la norma CEI EN 50499 contiene due tabelle, delle quali la prima comprende tutti i luoghi e le attrezzature di lavoro conformi a priori, mentre la seconda un elenco non esaustivo delle attrezzature per le quali è necessario procedere alla valutazione ulteriore.” dal Portale Agenti Fisici.
A seguito di queste sentenze è quindi evidente che una valutazione del rischio legato all’esposizione ai campi elettromagnetici non può più basarsi su liste di attrezzature ‘approvate a priori’, ma va svolto in maniera esaustiva con il supporto di analisi strumentali e facendolo seguire da attivitò di formazione ed informazione dei lavoratori di sorveglianza sanitaria, di verifica del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, di buone pratiche da mettere in campo per minimizzare l’esposizione dei lavoratori.
L’argomento è di grande interesse e preoccupazione, quindi ci tornerò con dei prossimi articoli.