Valutazione del Tecnostress

Come dimostrano le ricerche e come testimoniano le imprese, il tecnostress è un rischio reale per tutti i lavoratori sottoposti all’uso di tecnologie digitali e informative.

Le conseguenze del Tecnostress incidono sulla qualità della vita con effetti fisici e psicologici, pregiudicano l’efficienza in ambito lavorativo dei soggetti utilizzatori ed hanno delle gravi conseguenze economiche e gestionali per le imprese.

È quindi opportuno comprendere al più presto questa sindrome all’interno della più vasta categoria delle sindromi da stress lavoro-correlato, regolamentate in Italia dal Decreto Legislativo per la Sicurezza sul Lavoro n.81 del 2008.

In questo senso vanno le dichiarazioni del 2014 di Lorenzo Fantini – dirigente Ministero del Lavoro: “… Il tecnostress è un nuovo rischio per la salute dei lavoratori moderni e il Ministero del Lavoro si impegnerà per inserire tale problematica nelle linee guida dello “Stress lavoro correlato”, di cui all’art. 28 del testo unico 81 del 2008”  …” e del giudice Guariniello “L’informazione digitale è oggi presente in modo massiccio e si possono verificare nuovi casi di tecnostress. Ciò rientra nei nuovi rischi professionali che bisogna valutare, come prevede la normativa. …. Se un’azienda deve redarre il documento di Valutazione Rischio Stress lavoro-correlato e lavoro, ad esempio, nel settore dell’Information Technology o nel settore editoriale dove si usano molte nuove tecnologie, deve includere sicuramente il rischio tecnostress…. Si applica, in sostanza, il testo unico 81/2008, articoli 28 e 29 sulla valutazione dei rischi sanzionata con la pena dell’arresto e dell’ammenda, 3 36 e 37 sull’informazione e formazione dei lavoratori … Se in conseguenza delle condotte colpose il lavoratore subisce un danno, una lesione, una patologia, allora può emergere un’ipotesi di reato che è la ‘lesione personale colposa’ …”.

Il rischio stress nel Decreto Legislativo 81/08

Nello specifico, all’articolo 28 relativo all’Oggetto della valutazione dei rischi, il comma 1 dice che “… La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a),anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 …”.

Il senso di questo comma è di porre il rischio-stress quale autonomo elemento di valutazione ai fini della sicurezza sul lavoro. Il documento di valutazione dei rischi che ogni azienda deve realizzare annualmente deve quindi considerare anche le fonti di rischio da stress lavoro-correlato rinvenibili nella organizzazione del lavoro al pari dei rischi per l’introduzione di modifiche ai cicli di lavoro, nuovi macchinari, collaborazioni con imprese esterne e così via.

Qualora di verifichi un infortunio o una malattia professionale riconducibile a stress, l’autorità procederà a verificare l’adeguatezza della valutazione del rischio stress compiuta dal datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi, e laddove si accerterà che tale valutazione non sia stata accurata e sufficiente il datore di lavoro potrà essere condannato per aver omesso di eseguire la valutazione dei rischi.

Nel decreto legislativo 81/08 si parla ancora di stress lavoro-correlato in materia di formazione del RSSP all’articolo 32, Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni, laddove si prevede che “… per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1 …”.

Ma cos’è il rischio da stress lavoro-correlato?

Il Decreto Legislativo 81/08 rimanda all’Accordo Europeo dell’8/10/2004 siglato tra le parti sociali più rappresentative a livello europeo e recepito in Italia dall’Accordo Interconfederale del 9/6/2008.

Si tratta di sette brevi articoli che partendo dalla premessa che “lo stress lavoro-correlato è stato individuato a livello internazionale, europeo e nazionale come oggetto di preoccupazione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori”, definiscono il significato di stress lavoro-correlato e forniscono alcune linee guida operative al fine di offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un quadro di riferimento per individuare, prevenire e gestire problemi di stress lavoro-correlato.

Decreto Correttivo 106/2009

Nel mese di agosto 2009 è uscito il Decreto correttivo 106 che modifica il Decreto Legislativo 8q/08. Riguardo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, viene modificato l’articolo 28 del D.Lgs. 106/2009 in questo modo (indicato in grassetto):

Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 é effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

Ad oggi, il quadro normativo attuale rende evidente che la valutazione ‘generale’ del rischio stress lavoro-correlato non sembra essere una priorità del legislatore, che rimanda spesso e volentieri l’applicazione della valutazione sull’argomento in questione.

Valutazione del rischio Tecnostress

Il punto centrale per una esatta valutazione del rischio tecnostress nelle aziende è la capacità di identificare la presenza di questo specifico rischio all’interno dell’area dello stress lavoro-correlato fra i possibili rischi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro ai quali sono esposti i lavoratori.

Si tratta di una identificazione di rischio molto difficile, se non oggi addirittura impossibile da effettuare, in quanto gli strumenti di identificazione e valutazione attualmente utilizzati per i rischi da stress lavoro correlato non prendono in considerazione – in modo diretto – lo stress prodotto dalle tecnologie nel loro uso e nella gestione dei loro contenuti.

All’uso pratico, solo alcuni di questi modelli consentono di identificare la presenza del rischio tecnostress in modo indiretto, valutando il rischio stress derivante da ritmi di lavoro e/o carichi di lavoro eccessivi e/o l’uso continuativo del videoterminale.

E’ però questa un’identificazione incerta, una sorta di ombra di rischio che appare percepibile, ma non chiaramente determinata, più a livello di patologie riscontrate sui lavoratori dal medico competente attraverso una vasta gamma di effetti e sintomi, che attraverso l’indagine diretta presso i lavoratori e l’ambiente e il metodo di lavoro.

E’ ovvio che la difficoltà di identificazione attuale del rischio tecnostress genera conseguentemente una scarsa capacità di valutazione di questa tipologia di rischio, sia a livello di matrice di determinazione del grado di rischio, sia a livello di messa in atto delle necessarie misure di informazione e formazione riguardo a questa tipologia di rischio.

Ricordo che l’attuale normativa – il decreto 81/08 all’articolo 28, Oggetto della valutazione dei rischi – impone che la valutazione dei rischi “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato”.

Appare evidente che il tecnostress – per come è oggi identificato e definito – è indubbiamente un rischio presente e attivo in numerose aziende, di diversi settori.

Il primo passo da compiere è quindi cercare di capire, soprattutto confrontandosi con il medico competente, se nella propria organizzazione aziendale sono presenti i sintomi di tecnostress.

In caso positivo è opportuno all’allargare l’indagine ai ruoli professionali coinvolti, alle lavorazioni svolte e ai loro modi e procedure, e agli ambienti di lavoro. Strumenti metodologici per interrogare e misurare questo stato di rischio ancora non ne esistono, è quindi necessario costruirsi da soli un modello di identificazione e valutazione che sia corretto ed oggettivo.

A questo punto, il secondo passo da compiere è di attivare un serio discorso di prevenzione del rischio tecnostress all’interno dell’azienda, sia attraverso azioni di informazione generale sul tema e di formazione all’uso specifico delle nuove tecnologie e alla gestione dello stress; sia con la creazione di momenti/luoghi/iniziative finalizzate a alleviare il grado di stress dei lavoratori.