Valutazione dei rischi stress: modifiche del correttivo 106/2009

In un articolo di PuntoSicuro l’avvocato Rolando Dubini interpreta le modifiche del Decreto_legislativo_106/2009, in relazione all’articolo 28 del Testo Unico e alla valutazione dei rischi, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e fa il punto sullo stato della normativa specifica dell’argomento stress, almeno fino a che non arrivano le ‘linee guida’ dalla Commissione …

Riporto per intero:

Ma veniamo all’articolo 28 secondo le modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009 (e indicate in grassetto):

Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 é effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.

Riguardo ai rischi relativi allo stress Dubini sottolinea che “lo stress lavoro-correlato non è un rischio aggiunto”, è un rischio “che c’è all’origine dal ’94” e “già doveva essere valutato”. “Tanto è vero che se andate a vedere la definizione di obblighi del datori di lavoro verso i videoterminalisti, già nel 626 – l’articolo non è cambiato – bisogna valutare l’affaticamento mentale del videoterminalista. E cos’è  l’affaticamento mentale del videoterminalista? È lo stress lavoro-correlato”.

Ma cosa cambia con il decreto correttivo? Il comma 1-bis fa riferimento all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater) dove si indica che la “Commissione consultiva permanente elaborerà una linea guida su come fare la valutazione dello stress lavoro correlato”. Dunque “l’obbligo della valutazione decorre da quando verranno elaborate queste linee guida e comunque entro il primo agosto 2010”.

Siamo perciò di fronte ad un rinvio ma “questo rinvio dello stress lavoro-correlato potrebbe creare dei problemi” perché se qualcuno facesse un ricorso alla commissione europea, la Corte di Giustizia potrebbe condannare l’Italia proprio per la violazione dell’articolo 5 della direttiva comunitaria 89/391/CEE.

L’Italia può solo rinviare l’entrata in vigore di un metodo di misura, ma non prevedere che un rischio non venga valutato. Pensate l’importanza dello stress lavoro-correlato in certe attività: i controllori di volo, quelli che controllano il traffico ferroviario. Il rischio stress può incidere pesantemente, può togliere lucidità e attenzione e quindi influire sulla sicurezza non solo dei lavoratori ma anche per coloro che vengono coinvolti dalle azioni di chi è stressato nell’attività lavorativa”.

“Quello che consiglio alle aziende”, continua sempre Dubini, “è di adottare comunque dei regolamenti che prevengano lo stress, delle misure antistress, della formazione che spieghi ai dirigenti, ai preposti, ai lavoratori il modo corretto di interagire, di comunicare,… Quello che conta non è la valutazione, sono le misure. Tanti anni fa ho fatto a Torino un convegno con Guariniello e lui dichiarava che quello che gli interessava di più è che ci fossero le misure. Se poi la valutazione non è esatta dal punto di vista tecnico, ma l’azienda ha adottato ed è arrivata la misura – per caso, per fortuna, per eccesso di prudenza – va bene lo stesso”.

fonte: PuntoSicuro numero 2248 di martedì 29 settembre 2009