Smartworking e Tecnostress

L’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano indica che nel periodo 2015 – 2016 il 17% delle grandi imprese italiane (erano l’8% nel 2014) ha avviato progetti organici di smart working, introducendo in modo strutturato nuovi strumenti digitali, policy organizzative, comportamenti manageriali e nuovi layout fisici degli spazi. A queste si aggiunge il 14% di grandi imprese che si dichiara intenzionato ad avviare progetti ed un ulteriore 17% che ha avviato iniziative per particolari profili, ruoli o esigenze del personale.

Globalmente, gli “smart worker” sono passati dal 5% del 2013 al 7% del 2016. E, sempre con riferimento al 2016, si stimano 250.000 “smart worker” nel nostro paese.

In Italia è stata approvata nel 2017 una nuova legge, la Legge n. 81 del 22 maggio 2017 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, che disciplina non solo il lavoro autonomo non imprenditoriale ma anche il cosiddetto “smartworking” o “lavoro agile”.

L’obiettivo dichiarato della Legge è di incrementare la produttività e favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro, riducendo lo stress con una migliore qualità di vita del dipendente.

Nella normativa, lo smart working (o smartworking) è una modalità flessibile di lavoro subordinato, che può essere svolto in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, utilizzando strumenti tecnologici, seguendo gli orari giornalieri e settimanali previsti dal contratto di riferimento e prevedendo l’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali azienda.

Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile (smart worker) “ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”.

Con lo smart working la retribuzione non viene più modulata sulla base dell’orario di lavoro ma dell’obiettivo lavorativo fissato con il datore. Lo smart working è un approccio all’organizzazione del lavoro orientato a generare maggiore efficienza ed efficacia nel raggiungimento dei risultati lavorativi attraverso una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione, parallelamente all’ottimizzazione degli strumenti e degli ambienti di lavoro per i lavoratori.

L’applicazione della legge è ristretta ai soli lavoratori con redditi sopra i 30mila euro o contratti lunghi più anni. Ci sono figure professionali che già svolgono gran parte del proprio tempo al lavoro fuori dalla sede aziendale: lavoratori ICT, chi svolge attività di manutenzione impianti, lavori di rappresentanza, di consegne merci, manager, dirigenti, o figure che non hanno una postazione fissa, come i commerciali; ma anche i compiti di tipo amministrativo si possono svolgere presso postazioni nella propria abitazione oppure in mobilità grazie all’uso di computer e altri dispositivi informatici.

Queste le principali caratteristiche dello smartworking

  • lavoro in ufficio e da remoto (il telelavoro solo da remoto)
  • postazione di lavoro mobile (il telelavoro solo postazione di lavoro fissa)
  • comunicazione in tempo reale tramite chat, videochiamata, video conferenza, condivisione desktop, telefono (il telelavoro solo comunicazione con i colleghi principalmente per telefono)
  • collaborazione per email, strumenti di collaboration di gruppo, strumenti di tipo Social (il telelavoro solo collaborazione per email)
  • attività di lavoro in qualsiasi orario (il telelavoro solo attività di lavoro in orario di ufficio)
  • lavoro per obiettivi raggiunti nei tempi previsti (il telelavoro è misurato a tempo)

Per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza per i lavoratori in smart working, la normativa garantisce uguali livelli di protezione riguardano le coperture assicurative e gli aspetti legati alla sicurezza e alla privacy, per i quali sostanzialmente i benefici del dipendente sono identici. Il datore di lavoro dovrà adottare misure di protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore e questi dovrà conservare l’integrità degli strumenti tecnologici messi a disposizione.

Vista così sembra una bella cosa; eppure ogni swartworker sa che è probabile che lavori, di fatto, molte più ore rispetto al lavoratore interno, ricevendo in cambio lo stesso stipendio, anche perché risulta difficile quantificare e retribuire eventuali ore di straordinario.

Inoltre questa modalità lavorativa presenta anche svantaggi e rischi, in riferimento al tecnostress, in particolare per gli aspetti di assenza di limiti di tempo e spazio che potrebbero portare i lavoratori ad essere sempre connessi (always on).

Smartworking vantaggi

  • aumento dell’efficienza. non dover andare in ufficio significa ridurre i tempi morti, più elasticità e libertà nella gestione del proprio tempo
  • riduzione dello stress, soprattutto di quello derivante dal traffico sulle strade o dai ritardi dei mezzi di trasporto pubblici
  • flessibilità in termini di luogo, orario e strumenti utilizzati per il proprio lavoro

Smartworking svantaggi

  • non avere un confronto e rapporto diretto con i propri colleghi
  • esclusione dalle dinamiche aziendali e dalle possibilità di carriera
  • non riuscire a porre più un limite tra lavoro e vita privata > attenzione: Tecnostress
  • posizione di lavoro non adeguata > attenzione: Tecnostress

Come sull’esempio di grandi aziende tedesche e francesi che hanno già raggiunto accordi per evitare il fenomeno dell’always on, l’aspetto particolare da tutelare all’interno dello smart working è la raggiungibilità del lavoratore, è necessario che le parti (dipendenti e datore di lavoro) definiscano delle fasce orarie di disconnessione, altrimenti il rischio è che il lavoratore diventi “schiavo” della connessione permanente.

Rimianiamo in attesa di una maggior diffusione di questa tipologia di lavoro, che punta a incrementare la produttività del lavoro e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, per verificare le eventuali ricadute sul lato tecnostress.

Scarica la Legge 22 maggio 2017, n. 81 – Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Vigente dal 14 giugno 2017 – Fonte: Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2017, n. 135 – Data di promulgazione: 22/05/2017