Valutazione Stress entro il 31 dicembre 2010. Ma non c’era scritto nella circolare della commissione …

Si aprono le prime questioni sulle indicazioni della Commissione relative alla valutazione dello stress. In un articolo di un paio di giorni fa di PuntoSicuro, L’avvocato Rolando Dubini ha espresso le sue forti perplessità giurisprudenziali su questo argomento.

Vi invito a leggerlo per intero; io riprendo qui i punti i principali del discorso dell’avvocato Dubini – sono i principali ‘errori’ presenti nella circolare della Commissione e presentando la sua interpretazione che, in poche parole, è: Valutazione Stress obbligatoria entro il 31 dicembre 2010.

Primo problema: il livello delle leggi.

Per Dubini le indicazioni della commissione contrastano con l’ Accordo Europeo del 2004 sullo stress (recepito dall’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008) perché limita la valutazione preliminare dei fattori causa di stress lavoro-correlato all’analisi dei soli indicatori oggettivi (“la valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili”*) e non anche dei fattori soggettivi.

“Ma se il primo riferimento per il valutatore è l’accordo europeo del 2004 e le indicazioni della Commissione consultiva sono indicazioni di secondo livello si contraddice l’accordo europeo del 2004 cercando di limitarne la portata applicativa.”.

Secondo problema:  il ‘decorre dal 31 dicembre 2010’

Dubini ricorda che il comma 1-bis dell’art. 28 introdotto dal D.Lgs. n. 106/2009 recita testualmente: ”la valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 31 dicembre 2010”. E qui l’avvocato ci spiega con la giurisprudenza che

“decorrenza” significa, molto semplicemente, entrata in vigore. Ovvero dalla data della decorrenza non si applica più il precedente regime normativo, ma si applica integralmente il nuovo. Decorre significa che dalla data limite del 31 dicembre 2010, se del caso, si passa da una situazione nella quale si poteva, forse, evitare di elaborare la valutazione completa del rischio lavoro correlato, ad una situazione nella quale non si può più evitare di avere elaborato un documento generale di valutazione dei rischi che includa anche un capitolo dedicato allo stress lavoro correlato e completo in tutti gli aspetti previsti in primo luogo dall’accodo europeo del 2004, che è la fonte primaria di individuazione dei criteri di valutazione, e poi anche, per gli aspetti coerenti con l’accordo del 2004, dagli indirizzi della Commissione consultiva, che sono la fonte secondaria e subordinata per la valutazione dello stress lavoro correlato.”.

Intorno a questi due punti principali Dubini arricchisce il suo discorso riguardo ai compiti e ai poteri, limitati, della Commissione consultiva che

“non ha ne il potere ne il compito di decidere sulla decorrenza del termine ultimo entro il quale deve essere completata la valutazione dello stress lavoro correlato” e “non si è limitata ad elaborare le modalità di valutazione del rischio stress, in modo peraltro parziale, incompleto e non del tutto conforme all’inderogabile accordo europeo del 2004”.

L’attacco è diretto. Per Dubini:

“va ribadito in modo netto, tutto illegittimo, che una commissione consultiva di funzionari amministrativi dello stato e delle regioni e di individui nominati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nominata con decreto dall’esecutivo, il Ministero del lavoro, dia ordini su come applicare e interpretare la legge penale, il D.Lgs. n. 81/2008 (senza avere peraltro neppure capito, o facendo finta di non capire, il significato giuridico del termine decorrere) agli organi di vigilanza, che sono peraltro ufficiali di polizia giudiziaria.”

E poi ancora:

“La parte del provvedimento della Commissione consultiva sulla decorrenza ci porta ad evidenziare due circostanze assai chiare:

1. la commissione non può dare indicazioni e interpretazioni di alcuna sorta sulla entrata in vigore, o decorrenza che dir si voglia, dell’obbligo di effettuare una completa valutazione del rischio da stress lavoro correlato, perché l’articolo 6 e l’articolo 28 comma 1 bis del d.gs. n. 81/2010 non prevedono, e neppure potrebbero prevedere, tale potere, che è riservato al decreto medesimo, che difatti impone il 31 dicembre 2010;

2. e che tali indicazioni appaiono per di più non solo oscure, ma decisamente prive di un senso compiuto. Risulta del tutto paradossale, ma anche involontariamente umoristica, l’acrobazia lessicale, incompatibile col dizionario della lingua italiana e col buonsenso, per la quale “la decorrenza dell’obbligo”, che come analizzato in precedenza significa entrata in vigore, si trasforma inopinatamente in “avvio”, termine peraltro che in questo contesto appare oscuro e incomprensibile.”

In sostanza, per Dubini:

“Il giochetto della commissione è quello di spacciare questo “avvio” (che non significa niente nel mondo del diritto) come equivalente alla formula usata dell’articolo 28 d.lgs. n. 81/2008, alterandone in modo irriconoscibile il senso giuridico. (…) In sostanza si sta cercando di spacciare per corretta applicazione della norma una proroga per via interpretativa decisa in modo del tutto illegittimo dalla Commissione consultiva.

Quindi, per Dubini, l’unica conclusione logica è che la completa valutazione dello stress lavoro correlato va conclusa entro il 31 dicembre 2010.

“Tutta questa confusione induce l’interprete attento, cauto e rigoroso ad una sola conclusione: la valutazione dello stress lavoro correlato deve essere completata al più tardi entro il 31 dicembre 2010, così come esplicitamente e tassativamente imposto (a pena di sanzione penale derivante dalla violazione dell’articolo 28 comma 2 D.Lgs. n.81/2008) dall’articolo 28 comma 1 bis del D.Lgs. n. 8/2008, con l’adozione contestuale nonché l’attuazione anche delle necessarie modifiche dei codici etici e dei regolamenti aziendali, al fine di indurre in dirigenti, quadri e lavoratori comportamenti capaci di prevenire lo stress organizzativo e lavoro correlato.

Ogni altra scelta, in particolare conforme alle indefinite e illegittime indicazioni della Commissione consultiva (…) delle quali in sostanza non si capisce assolutamente entro quale data finisce il fantomatico avvio della valutazione e come si debba adempiere alla legge uguale per tutti, uguale anche per tutti i rischi, ovvero l’art. 28 dlgs. n. 81/2008) espone in modo inaccettabile ad un effettivo rischio sanzionatorio il datore di lavoro.”.

Per leggere l’articolo per intero cliccare qui.